EMENDAMENTI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2003 (AC 3200 - bis) ART. 14 COMMA 1 All'articolo 14, comma 1, dopo le parole "individua i progetti da finanziare" sono inserite le parole: "i quali devono prevedere l'utilizzo di software libero o di software a sorgente aperto, ovvero di entrambi, salvo il caso in cui la pubblica amministrazione interessata motivi il ricorso a software proprietario con l'impossibilità accertata di realizzare il progetto presentato tramite equivalenti software liberi o a sorgente aperto" FOLENA - PANATTONI - MAGNOLFI - MONTECCHI - PISTONE - CIMA - RUSCONI - MELANDRI - GIULIETTI - LOLLI - CUSUMANO - GRANDI - CAZZARO - LUCIDI - LUMIA - ANGIONI Art. 14 bis (articolo aggiuntivo) Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente articolo: ARTICOLO 14 - bis (Istituzione del Programma "lotta al digital divide internazionale" ) 1. E' istituito a partire dal 1 Gennaio 2003, presso la Presidenza del Consiglio, il programma sperimentale per gli anni 2003 e 2004 denominato "Lotta al Digital Divide internazionale" le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per: - favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche; - favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione; - favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paese in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie; - incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizioni; - creare e valorizzare una industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologia e scientifica; - valorizzare e sviluppare centri di ricerca in loco e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali; - a promuovere la diffusione di sistemi open source, free software e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo; - sostenere la creazione di network educativi nazionali o internazionali per l' istruzione a distanza. 2. Il Programma si dota di un Centro Tecnico di Sostegno e di un Comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il Programma si articola per piani operativi. Entro il 1 Aprile di ogni anno, con decreto del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il parere consultivo del Centro Tecnico di Sostegno ed il parere vincolante del Comitato di Controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6 del presente articolo. 3. E' istituito il Centro Tecnico di Sostegno al programma a cui il comma 2 del presente articolo. Il Centro Tecnico di Sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del Programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il Centro Tecnico di Sostegno fornisce informazioni e pareri al Comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del Programma. Il Centro Tecnico di Sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio entro il 31 Gennaio 2003 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del Centro Tecnico di Sostegno rimangono in carica tre anni. Il Centro Tecnico di Sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il Centro Tecnico di Sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi. 4. Il Comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio. Il Comitato di controllo ed indirizzo, ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del Programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli Affari Esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli Affari Esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro il 31 Gennaio 2003, secondo i seguenti criteri: a- 3 Rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio, dal Ministero per l'Innovazione, dal Ministero degli Affari Esteri b- 3 Rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali. c- 7 Rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma, fino ad un massimo del 5% dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del Programma di cui al presente articolo. 6. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004, denominato "fondo per la lotta al digital divide internazionale" destinato esclusivamente al funzionamento del Programma e alla realizzazione delle sue finalità. E di conseguenza COMPENSAZIONI GRUPPO DS FOLENA - PANATTONI - MAGNOLFI - MONTECCHI - PISTONE - CIMA - RUSCONI - MELANDRI - GIULIETTI - LOLLI - CUSUMANO - GRANDI - CAZZARO - LUCIDI - LUMIA - ANGIONI ART. 14 - bis (articolo aggiuntivo) Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente articolo: ARTICOLO 14-bis (Istituzione del fondo "Sapere Aperto" per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca) 1. E' istituito un fondo, denominato "Fondo Sapere Aperto", dell'ammontare di 5 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del software libero e del software a sorgente aperto nelle scuole, nelle Università e negli Enti di ricerca. 2. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del software libero e del software a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete Internet. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività. 3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2003, 2004 e 2005, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. E di conseguenza COMPENSAZIONI GRUPPO DS FOLENA - PANATTONI - MAGNOLFI - MONTECCHI - PISTONE - CIMA - RUSCONI - MELANDRI - GIULIETTI - LOLLI - CUSUMANO - GRANDI - CAZZARO - LUCIDI - LUMIA - ANGIONI